Condizioni di salute del coniuge può influire per la modifica dell’assegno divorzile
La Corte di Cassazione civile sez. I, con sentenza del 25/08/2017 n. 20395 ha affermato che l’aggravamento delle condizioni di salute, tale da incidere sulla capacità lavorativa, costituisce elemento idoneo per la modifica dell’assegno divorzile
Sentenza
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE : Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente -Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere -Dott. GENOVESE Francesco Antonio
– Consigliere -ha pronunciato la seguente sentenza
sul ricorso 18357/2014 proposto da: D.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro della Valle n. 2, presso lo studio dell’avvocato Schillaci Francesco, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro V.M.G.; – intimata – avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 10/03/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/2017 dal cons. DOGLIOTTI MASSIMO; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SORRENTINO FEDERICO che ha concluso: fa istanza di rimessione alle Sezioni Unite; udito, per il ricorrente, l’Avvocato G.G., con delega, che si riporta e chiede l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, la Corte d’Appello di Roma, con decreto depositato il 10 marzo 2014, in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 23/12/2011 nei confronti di V.M.G. e D.M., condannava il marito a corrispondere assegno divorzile di Euro 150,00 mensili alla moglie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ed all’art. 111 Cost.: inammissibilità del reclamo per genericità dei motivi.
Con il secondo, violazione degli artt. 5 e 9 Legge Divorzio oltre che dell’art. 737 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in assenza di circostanze giustificanti una modifica delle condizioni di divorzio; violazione del principio di retroattività delle pronunce giudiziali.
Con il terzo, violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; mancata ammissione delle prove dedotti omesso esame di fatti decisivi concernenti la posizione economica della V..
Preliminarmente non si ravvisa la necessità di rimettere il procedimento davanti alle Sezioni Unite di questa Corte trattandosi di modifica delle condizioni di divorzio, e non venendo tanto in considerazione il diritto all’assegno quanto l’esistenza di circostanze sopravvenute giustificanti un diverso assetto economico tra i coniugi divorziati.
Il primo motivo di ricorso appare infondato: non era inammissibile il reclamo davanti alla Corte di Appello, essendo sufficientemente sviluppati i motivi e le ragioni che ne costituivano il presupposto.
Quanto al secondo motivo, il ricorrente propone profili di fatto insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una motivazione adeguatamente sviluppata. Diversamente da quanto affermato apoditticamente dal ricorrente, il giudice a quo esamina compiutamente la posizione delle parti i evidenziando il notevole peggioramento di quella della V. che” se anteriormente poteva svolgere qualche saltuaria attività, successivamente ha visto aggravarsi la sua condizione patologica “pur presente in misura minore anche anteriormente”, a tal punto da rendere indispensabili alcuni ricoveri e da necessitare dell’aiuto costante di terzi.
Quanto alla presunta retroattività (la determinazione dell’assegno a far data dal deposito del ricorso) va precisato che il ricorrente si limita ad argomentazioni di fatto (l’eventuale inizio della malattia del coniuge) insuscettibili di controllo in questa sede, senza alcun riferimento argomentativo alle violazioni della L. artt. 5 e 9. Divorzio,che sono solo enunciate. Il ricorrente richiama una massima del tutto condivisibile di questa Corte (n. 9028 del 1998) ove si afferma che la decorrenza deve correlarsi al verificarsi del mutamento delle condizioni di divorzio. Ma, come si diceva, nessuna prova fornisce del momento in cui le modifiche della condizione della V. si sarebbero verificate.
Il terzo motivo appare inammissibile per non autosufficienza, in quanto non sono riportati e comunque non si fornisce specificazione alcuna del contenuto dei capi di prova che si lamenta non essere stati ammessi.
Nello stesso motivo ci si riferisce ad alcuni “fatti” attinenti alla posizione economica della V.: non si dice peraltro come e quando siano stati oggetto di discussione tra le parti, mentre alcuni di essi sono stati esaminati dal Giudice a quo (ad es. l’acquisto di auto da parte della V.). Non si rispettano quindi le indicazioni nel novellato art. 360, n. 5.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Nulla sulle spese,non avendo svolto la controparte attività difensiva.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Doppio contributo a carico della ricorrente.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2017