Donazione di beni futuri – Nullità
La donazione dispositiva di beni altrui, con cui il donante intende produrre un effetto traslativo immediato, è nulla alla luce della complessiva disciplina della donazione. Nonostante manchi un espresso divieto, l’art. 769 c.c. impone nella donazione con effetti reali immediati l’attualità dello spoglio, la quale implica che il donante disponga di un “suo diritto”. Inoltre l’art. 771 comma 1 c.c., nel comminare la nullità della donazione di beni futuri, esprime l’esigenza, comune alle liberalità riguardanti cose altrui, di limitare gli atti di prodigalità del donante. Tale istanza protettiva richiede un superamento dell’interpretazione letterale dell’art. 771 c.c., così da ricomprendere nel suo divieto ogni bene futuro, sia in senso oggettivo, che in senso solo soggettivo.