Come e quando può essere richiesto il risarcimento del danno sofferto per aver subito una diffamazione a mezzo stampa?
E’ stato pubblicato un articolo su un quotidiano o su un sito internet che ritieni lesivo della tua reputazione personale e professionale.
Puoi chiedere il risarcimento del danno nei confronti dell’editore, del giornalista e del responsabile della testata e/o del sito che ha pubblicato l’articolo.
Lo conferma la recente sentenza del Tribunale di Bari del 30.10.2014 che condanna una nota società editoriale al risarcimento dei danni morali sofferti da un medico per avere pubblicato un articolo lesivo del suo decoro personale e professionale.
Ma facciamo un passo indietro per comprendere i dettagli della vicenda.
Nel lontano 2001 un medico veniva rinviato a giudizio per il reato di cui agli art. 61 n. 2 e 479 c.p. perchè avrebbe – a parere della procura – attestato falsamente di aver diagnosticato una “neoformazione endometriale” ad una paziente, sulla quale — al contrario — era stato riscontrato, su segnalazione della stessa, un aborto spontaneo.
Tale reato, in base al capo d’imputazione, sarebbe stato funzionale a consentire il ricovero ed il successivo intervento della paziente presso I’ospedale oncologico, in violazione degli scopi istituzionali dell’ente.
In seguito, il medico, veniva assolto, su richiesta dell’organo promotore dell’ accusa, con la formula “perchè il fatto non sussiste” e anche tale notizia, al pari di quella inerente la richiesta di rinvio a giudizio, era stata pubblicata sul noto quotidiano nazionale .
Nel primo degli articoli in esame — dedicato alla narrazione dell’intera indagine, che coinvolgeva altri cinque medici, oltre all’attore, indagati per aver eseguito interventi di natura estetica attestando falsamente diagnosi tumorali — si legge, previa indicazione dei nomi, cognomi ed età anagrafica dei singoli medici, che “in un caso sarebbe stata camuffata anche un’interruzione volontaria di gravidanza, spacciandola per una ben più grave “neoformazione endometriale …”.
Confrontando il contenuto dell’articolo con quanto riportato net capo di imputazione e con il verbale di informazioni rese dalla paziente ai Carabinieri, risulta evidente la non veridicità della notizia. L’articolo lascia intendere che l’attore abbia effettuato un intervento di interruzione volontaria di gravidanza su una paziente non affetto da patologie tumorali all’ interno di una struttura pubblica preposta alla cura di pazienti oncologici, mentre le indagini avevano preso le mosse da un ben diverso intervento di raschiamento diagnostico, effettuato a seguito di aborto spontaneo, non provocato volontariamente dal medico su richiesta della paziente.
Il Tribunale, dopo aver precisato che la differenza fra i due tipi di intervento non è di poco conto ed è sicuramente sussumibile nell’ambito delle nozioni di comune esperienza.
Ha ribadito che secondo la giurisprudenza penale di legittimità, la verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario — in questo caso la richiesta di rinvio a giudizio — sussiste qualora essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, sicchè è sufficiente che l’articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria (Cass., sez. V, 27.1.1999, n. 2842; in senso conforme, pin recentemente, Cass., sez. V, 16.11.2010, n. 43382).
Ebbene, nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale di Bari, il capo di imputazione riportava correttamente la dicitura “aborto spontaneo” senza fare in alcun modo riferimento ad una “interruzione volontaria di gravidanza”, di cui invece erroneamente parla l’articolo.
Il Tribunale, ha quindi ritenuto che l’articolo pubblicato fosse lesivo della reputazione personale e professionale del medico, condannando l’Editore, il direttore del giornale e il giornalista al risarcimento dei danni morali sofferti dall’attore quantificati in € 10.000.
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