Come posso gli eredi ottenere il trasferimento dei titoli intestati dal defunto
Trasferire titoli da una banca all’altra è senza dubbio un’operazione semplice se l’intestatario del vecchio conto e quello del nuovo coincidono.
In questo caso il trasferimento dei titoli è neutrale sul piano fiscale
Più complessa è invece l’operazione se gli intestatari del nuovo conto sono diversi dal vecchio.
In quest’ultimo caso infatti il trasferimento dei titoli rileva dal punto di vista fiscale.
Ed è questa la situazione che si presenta frequentemente quando gli eredi cercano di ottenere dalla banca il trasferimento dei titoli intestati al defunto .
Il trasferimento dei titoli dal vecchio intestatario defunto agli eredi rileva dal punto di vista fiscale è va tassato se ha generato delle plusvalenze .
La Banca quindi, quale sostituto d’imposta, per dare seguito all’operazione di trasferimento dei titoli dovrebbe farsi dare dagli eredi “autocertificare analiticamente i prezzi degli strumenti finanziari oggetto di cessione con riferimento alla data della stessa”; ha anche dichiarato di “essere disponibile a liquidare congiuntamente agli aventi diritto quanto i giacenza”.).
La normativa di riferimento è l’art. 6 del DLgs 461/97 rubricato “opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato” .
Il primo comma dispone che “il contribuente ha facolta’ di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell’articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 3, comma 1, con esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e societa’ di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze”..etc omissis.
Il secondo comma dispone che “L’opzione di cui al comma 1 e’ esercitata con comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento dell’incarico e dell’apertura del deposito o conto corrente o, per i rapporti in essere, anteriormente all’inizio del periodo d’imposta”.
Il terzo comma, poi precisa che “I soggetti di cui al comma 1 applicano l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente. Qualora tali soggetti non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono richiederle al contribuente, anteriormente all’effettuazione delle operazioni; il contribuente comunica al soggetto incaricato dell’applicazione dell’imposta i dati e le informazioni richieste, consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1 sospendono l’esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e le informazioni necessarie all’applicazione dell’imposta. Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero dell’imposta sostitutiva non applicata o applicata in misura inferiore e’ effettuato esclusivamente a carico del contribuente con applicazione delle sanzioni di cui al terzo periodo del comma 11.”
Infine, il sesto comma dispone che :”Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza,……. salvo che il trasferimento non sia avenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell’articolo 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti ed i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell’imposta, possono sospendere l’esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell’imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti.
Infine, il comma IX dispone che “I soggetti di cui al comma 1 provvedono al versamento diretto dell’imposta dovuta dal contribuente al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale, competente in ragione del loro domicilio fiscale, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui e’ stata applicata, trattenendone l’importo su ciascun reddito realizzato o ricevendone provvista dal contribuente.
Per ottenere il trasferimento dei titoli è sufficiente che gli eredi facciamo avere alla banca un’autocertificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti.